Indirizzo
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 1 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d “Sostegni”), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, prevede un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19. L’ammontare del contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. In sostanza, il nuovo contributo è calcolato:
Con provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 77923, sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. “Sostegni”). La presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate va effettuata:
Nell’istanza è prevista un’apposita sezione relativa alla “modalità di fruizione del contributo“, in cui il contribuente deve scegliere, in maniera irrevocabile, se ottenere il valore totale del contributo con accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Premessa |
L’art. 1 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d “Sostegni”), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, prevede un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19.
Soggetti beneficiari |
Il contributo spetta ai “soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario“.
Possono beneficiare dell’agevolazione anche: – i contribuenti in regime forfetario; – gli enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata. |
Esclusioni |
Sono in ogni caso esclusi dal contributo:
La misura è quindi di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento (come era avvenuto in occasione del DL “Ristori”), né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza (come nel DL “Rilancio”). |
Requisiti |
Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:
Per l’individuazione del fatturato e corrispettivi rileva la data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, per cui sarebbero applicabili i criteri previsti con riferimento al contributo del DL “Rilancio” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15/2020 e 22/2020). |
Determinazione del contributo |
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA (art. 1 co. 5 del DL 41/2021). |
La seguente tabella sintetizza i parametri per il calcolo dell’agevolazione.
% da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019 | Ricavi/compensi 2019 |
60% | Non superiori a 100.000 euro |
50% | Tra 100.000 e 400.000 euro |
40% | Tra 400.000 euro e 1 milione di euro |
30% | Tra 1 milione e 5 milioni di euro |
20% | Tra 5 e 10 milioni di euro |
In sostanza, il nuovo contributo è calcolato:
Esempio 1 |
Un professionista – soggetto ammesso al nuovo contributo a fondo perduto in assenza di specifiche esclusioni come in passato – con un fatturato 2019 pari a 70.000 euro e un fatturato 2020 pari a 40.000 euro.
In tal caso, il fatturato medio mensile del 2019 è pari a 5.833 (70.000/12) e quello del 2020 è pari a 3.333 (40.000/12).
La differenza tra i suddetti importi è quindi pari a 2.500 euro.
A tale differenza andrà applicata la percentuale del 60% (soggetto con ricavi/compensi 2019 inferiori a 100.000), ottenendo quindi un contributo a fondo perduto spettante pari a 1.500 euro (60% di 2.500 euro).
Esempio 2 |
Qualora un professionista in regime forfettario abbia compensi 2019 pari a 50.000 euro e compensi 2020 pari a 30.000 euro, l’ammontare medio mensile 2019 è pari a 4.167 (50.000/12) e quello del 2020 è pari a 2.500 (30.000/12). Essendo la differenza pari a 1.667 (ottenibile anche considerando la differenza tra i due fatturati annui pari a 20.000 e dividendola per 12), il contributo spettante sarà pari a 1.000 euro (60% di 1.667).
Esempio 3 |
Si consideri ora il caso di un’impresa con un fatturato 2019 pari a 8 milioni e un fatturato 2020 pari a 5 milioni di euro. In tal caso, la differenza relativa all’ammontare medio mensile 2020-2019 è pari a 250.000 (3 milioni/12) e il contributo a fondo perduto spettante pari a 50.000 euro (20% di 250.000).
Contributo minimo e massimo |
L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:
Possono fruire dell’agevolazione anche i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2020.
L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro. |
Irrilevanza fiscale del contributo |
Per espressa previsione normativa, il contributo:
Modalità di erogazione del contributo |
Il contributo a fondo perduto può essere alternativamente:
Si rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni sulle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo di cui all’art. 25 co. 9 – 14 del DL 34/2020 convertito. |
Procedura per il riconoscimento del contributo |
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.
Con provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 77923, sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. “Sostegni”).
La presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate va effettuata: dal 30.3.2021 al 28.5.2021; direttamente o tramite intermediari abilitati; esclusivamente in via telematica, tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. |
Nell’istanza è prevista un’apposita sezione relativa alla “modalità di fruizione del contributo“, in cui il contribuente deve scegliere, in maniera irrevocabile, se ottenere il valore totale del contributo con accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Il Dott. Cipollone rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti