Indirizzo
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Con l’articolo 5, commi da 1 a 7 del DL n. 41 del 22.03.2021 il legislatore ha introdotto una nuova misura di definizione agevolata degli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni. Possono essere definiti, gli avvisi relativi al periodo d’imposta 2017 (elaborati entro il 31.12.2020) e 2018 (elaborati invece entro il prossimo 31.12.2021). Rispetto all’ambito soggettivo di applicazione, il legislatore ha previsto l’accesso alla definizione agevolata alle seguenti condizioni:
Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, come specificato dalle disposizioni in commento, la percentuale di riduzione viene calcolata facendo riferimento all’ammontare di ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il 2020.
Con riferimento all’accesso alla definizione, viene prevista una comunicazione da parte della stessa Agenzia delle Entrate in sede di notifica dell’avviso bonario con l’esito del controllo a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni sopra descritte.
Coloro che accedono a tale istituto possono definire la propria posizione con lo stralcio delle sanzioni e delle somme aggiuntive.
Dovranno essere pertanto versate imposte, interessi e contributi previdenziali.
Si segnala che le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione restano definitivamente acquisite, e che in caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti (con conseguente applicazione delle ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione).
Con riferimento al versamento delle somme, viene prevista la possibilità di effettuare i versamenti dilazionati fino ad 8 rate trimestrali, elevate a 20 se la somma in oggetto è superiore ai 5.000 euro.
Nel caso di pagamento in unica soluzione, il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione ai sensi dell’articolo 3 bis del D.Lgs. n. 462/97.
Con l’articolo 5 da 1 a 7 del DL n. 41 del 22.03.2021 il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di definizione agevolata, avente ad oggetto gli avvisi bonari emessi ai sensi dell’articolo 36 bis del DPR n. 600/73 ed ai sensi dell’articolo 54 bis del DPR n. 633/72.
Possono accedere all’istituto coloro che sono titolari di partita IVA attiva alla data del 23.03.2021 e che hanno subito una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al periodo d’imposta 2019.
Possono essere definiti gli avvisi bonari riferiti ai periodi d’imposta 2017 e 2018, emessi rispettivamente entro il 31.12.2020 ed il 31.12.2021: coloro che sono in possesso dei requisiti previsti potranno definire tali avvisi versando imposte, interessi e contributi previdenziali, con esclusione delle sanzioni e delle somme aggiuntive.
La possibilità di accesso a tale modalità di definizione verrà comunicata direttamente dall’Agenzia delle Entrate una volta riscontrate le condizioni per la sua applicazione. In tal caso i soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti entro i termini e le modalità previte dal D.Lgs. n. 462/97.
DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI
Beneficio | Definizione tramite pagamento imposte, interessi e contributi previdenziali Vengono escluse sanzioni e somme aggiuntive | |
Ambito soggettivo | Titolari di partita IVA al 23.03.2021 che hanno subito una riduzione del volume d’affari | |
Ambito oggettivo | Avvisi bonari riferiti al periodo d’imposta 2017 e 2018 |
Con l’articolo 5, comma 1, del DL n. 41/2021 il legislatore ha stabilito che, “In considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, possono essere definite, […] le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni”.
Possono accedere all’istituto in commento, secondo il comma 2, “i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore […], che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell’imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2020”.
La definizione, secondo il comma 4, si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
Gli importi dovranno essere versati secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 462/97.
Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, il legislatore ha stabilito che possono accedere alla definizione solamente i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL (23.03.2021).
Quale ulteriore requisito viene richiesta riduzione del volume di affari, dei ricavi o dei compensi almeno pari al 30%. Nel dettaglio, viene previsto che:
In entrambi i casi viene richiesta la presentazione nei termini del dichiarativo rilevante ai fini della verifica della riduzione del volume d’affari o dei ricavi/compensi. In assenza di chiarimenti ufficiali sul punto, si ritiene che la presentazione tardiva del dichiarativo potrebbe precludere l’accesso alla definizione agevolata.
Bisognerà verificare se l’Agenzia delle Entrate opererà distinzione tra le varie tipologie
di presentazione tardiva riscontrabili.
Ambito soggettivo – condizioni di applicazione
Soggetti titolari di partita IVA | Possono accedere al beneficio esclusivamente coloro che sono titolari di partita IVA attiva alla data del 23.03.2021. | |
Riduzione | Possono accedere coloro che hanno subito una riduzione del volume d’affari 2020 maggiore al 30%. Poossono accedere coloro che hanno subito una riduzione dei ricavi o dei compensi maggiore al 30% risultante da dichiarazione (se non soggetti a dichiarazione IVA). |
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, il legislatore ha stabilito che possono essere definiti con l’istituto in oggetto gli avvisi bonari emessi ai sensi:
Possono essere definiti gli avvisi bonari riferiti al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 ed emessi entro il 31.12.2020 (anche se non notificati per effetto della proroga disposta dal DL n. 34/2020), nonché quelli riferiti al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 emessi entro il 31.12.2021.
Ambito oggettivo – condizioni di applicazione
Avvisi bonari | Periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 emessi entro il 31.12.2020. Periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 emessi entro il 31.12.2021. |
La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive. Con riferimento alle modalità pratiche l’articolo 5 del DL n. 41/2021 prevede la possibilità di effettuare i versamenti secondo i termini e le modalità previste dal D.Lgs. n. 462/97.
I contribuenti dovranno pertanto procedere al versamento o in unica soluzione entro il termine previsto dall’articolo 2 o attraverso la rateazione prevista dall’articolo 3 bis.
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute (normalmente ridotto ad un terzo) possono essere azzerate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del DL n. 41/2021.
VERSAMENTO IN RATE
Le somme possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo qualora la somma da versare sia superiore a 5.000 euro.
L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, e le successive hanno scadenza nell’ultimo giorno di ciascun trimestre.
MODALITA’ DI DEFINIZIONE
Beneficio | Esclusione dal pagamento di sanzioni e somme aggiuntive. | |
Versamenti | Se effettuati in unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se effettuate in modalità rateale, la prima rata deve essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’importo può essere rateizzato fino ad un massimo di 8 rate trimestrali, elevato a 20 se la somma da versare è superiore a 5.000 euro |
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Viene inoltre specificato che le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIMENTO
Somme versate | Vengono incamerate a titolo definitivo. | |
Somme da versare | Tornano applicabili le sanzioni e le somme aggiuntive che sarebbero state stralciate dal debito complessivo per effetto della definizione di cui all’articolo 5 DL n. 41/2021. |
ACCESSO ALLA DEFINIZIONE
L’Agenzia delle Entrate provvede, sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini, ad individuare i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari, dei ricavi o dei compensi e invia la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare.
Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.
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