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Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
La forma giuridica, generalmente più spesso utilizzata per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, è sicuramente quella dell’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta (ASD), cioè quella forma stabile di organizzazione collettiva che ha per oggetto il perseguimento di fini non lucrativi e la gestione di interessi comuni che, nel caso specifico, sono lo svolgimento delle attività sportive.
Tale forma giuridica è molto diffusa nel campo dello sport, soprattutto per:
L’associazione sportiva dilettantistica è generalmente composta da una pluralità organizzata di persone che, mediante la sottoscrizione di un contratto consensuale, mirano al raggiungimento di un fine comune che è quello della diffusione, dello sviluppo e della pratica dello sport dilettantistico senza finalità lucrative. Il documento comunque precisa che tali associazioni possono anche svolgere, entro certi limiti, attività economica o di impresa a condizione che i risultati economici di tali attività non siano utilizzati mediante la distribuzione dei fondi o degli utili agli associati.L’associazione può essere costituita con scrittura privata registrata o con scrittura privata autenticata da un Notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato.
L’atto costitutivo dell’associazione sportiva dilettantistica va, comunque, registrato nel Registro delle attività sportive tenuto dal C.O.N.I. e in quello della relativa Federazione di appartenenza.
Contemporaneamente alla costituzione dell’associazione deve essere richiesta all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale e il numero di partita IVA per l’eventuale svolgimento di attività commerciale.
Le associazioni sportive dilettantistiche possono essere di due tipi:
Possono anche essere costituite:
Le associazioni sono dotate di un Fondo comune che è costituito dai contributi periodici o una tantum versati dagli associati o dai volontari, incassi provenienti da prestazione di servizi svolti a favore di soci o di terzi, ecc.
Esso rappresenta un patrimonio vincolato al raggiungimento dei fini dell’associazione, con la conseguenza che da un lato i creditori particolari dell’affiliato non possono vantare sullo stesso alcuna pretesa, dall’altro l’esistenza dell’associazione impedisce di richiedere la divisione del fondo comune anche nel caso in cui un socio sia receduto dal vincolo associativo.
In merito agli adempimenti contabili la nota operativa evidenzia che essi si differenziano a seconda che la ASD svolga la sola attività istituzionale o anche attività commerciale.
In particolare:
Il Rendiconto non è un vero e proprio bilancio ma è una versione semplificata che prende in considerazione solamente le entrate e le uscite del periodo dell’ente (Rendiconto di cassa). Può essere redatto anche secondo il principio della competenza economica.
La sua chiusura non genererà un utile o una perdita, come succede in una azienda, ma indicherà soltanto la voce positiva o negativa da riportare dell’anno successivo
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, quali soggetti passivi di imposte, sono assoggettate sia alle imposte dirette che alle imposte indirette. Ai fini della tassazione, però, bisogna distinguere tra associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività istituzionali da quelle che svolgono anche attività commerciali.
Le associazioni che realizzano solo attività istituzionali e non hanno anche redditi fondiari, di capitale, di impresa o diversi e non hanno dipendenti, collaboratori o lavoratori occasionali, non sono obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi IRES e la dichiarazione IRAP.
Inoltre, sono anche esonerate dalla trasmissione del modello EAS all’Agenzia delle Entrate.
Le associazioni sportive dilettantistiche possono avere un reddito d’impresa derivante da un’attività commerciale esercitata in via secondaria.
Per legge, sono sempre considerate attività commerciali:
Per determinare il reddito di impresa sul quale calcolare le imposte si applica il regime ordinario, salvo opzione per il regime forfettario da parte degli enti ammessi al regime di contabilità semplificata.
Inoltre, è possibile optare per il più favorevole regime previsto dalla Legge n. 398/91, la quale ha stabilito modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA, nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.
Possono aderirvi le associazioni (anche quelle non sportive) e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che nel corso del periodo d’imposta precedente abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro.
L’opzione per l’adesione deve essere comunicata mediante apposito modello alla SIAE competente in relazione al domicilio fiscale dell’Ente, il tutto prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo disciplinato dalla stessa Legge 398/1991.
L’adesione è vincolante per un quinquennio ed è valida sino a revoca. L’ente decade dal regime agevolato di cui alla Legge 398/1991 a far data dal mese successivo a quello in cui supera il limite di incasso dei proventi commerciali stabilito in 400.000 euro/anno.
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