Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il provv. 16.6.2021 n. 153000, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua potabile (art. 1 co. 1087 – 1089 della L. 178/2020). I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nell’anno precedente. La comunicazione va presentata, in via telematica, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili; con riferimento alle spese 2021 la comunicazione andrà quindi presentata a febbraio 2022. Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese risultanti dalla comunicazione presentata; l’ammontare complessivo delle spese non può essere comunque superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale. In caso di insufficienza delle risorse è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato la comunicazione.  
Premessa

Con il provv. 16.6.2021 n. 153000, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua potabile di cui all’art. 1 co. 1087 – 1089 della L. 178/2020.

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • alle persone fisiche;
  • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L’agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.

Secondo le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione delle spese agevolabili, si tratta, in particolare, di soggetti che posseggono l’immobile in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale oppure in qualità di detentore in caso di contratto di locazione, affitto d’azienda e comodato d’uso.

In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d’uso, il credito d’imposta è ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.

Spese agevolabili

Sono agevolabili le spese:

  • sostenute tra l’1.1.2021 e il 31.12.2022;
  • per l’acquisto e per l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Ai fini dell’imputazione delle spese:

  • le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, devono fare riferimento al criterio di cassa (quindi, alla data dell’effettivo pagamento);
  • le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria dovranno fare riferimento al criterio di competenza.
Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97.

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Per i soggetti non tenuti a emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Per le spese sostenute prima della pubblicazione del provv. 153000/2021, sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi diversi; è inoltre possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui predetti documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Comunicazione delle spese

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nell’anno precedente.

La comunicazione deve essere presentata:

  • dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili (con riferimento alle spese 2021 la comunicazione andrà quindi presentata a febbraio 2022);
  • in via telematica, utilizzando lo specifico modello approvato, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese complessive risultanti dalla comunicazione presentata; l’ammontare complessivo delle spese non può essere comunque superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

In caso di insufficienza delle risorse è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato la comunicazione.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è infatti pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni presentate.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il provvedimento definisce anche le modalità di fruizione dell’agevolazione, prevedendo che il credito d’imposta sia utilizzabile:

  • dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero in compensazione tramite modello F24;
  • dai soggetti beneficiari diversi dai precedenti, esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 deve essere presentato:

  • a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che rende nota la percentuale massima di credito spettante;
  • esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Non si applica il limite generale alle compensazioni di cui all’art. 34 della L. 388/2000, pro tempore vigente.
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti
Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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