Indirizzo
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n.405 prescrive l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di procedere al pagamento di un acconto sull’imposta sul valore aggiunto relativa all’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), da effettuarsi entro il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Conseguentemente, per il 2021, l’adempimento in parola deve essere assolto entro il prossimo 27 dicembre 2021. Il contribuente tenuto al versamento dell’anticipo IVA ha a disposizione tre modalità di determinazione dello stesso: |
Il soggetto passivo può, pertanto, scegliere il metodo maggiormente favorevole o di più agevole adozione. In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato dal contribuente è inferiore ad euro 103,29. Il pagamento dell’ammontare così quantificato, da effettuarsi mediante modello di pagamento F24, non può formare oggetto di rateizzazione: in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto IVA, trova applicazione la sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato, ovvero del 15% (sanzione del 30% ridotta del 50%) se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158. È comunque possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, mediante versamento dell’acconto dovuto, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte a seconda di quando lo stesso verrà perfezionato.
Premessa |
L’obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) è disposto dall’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405.
In linea generale, sono tenuti al versamento tutti i soggetti passivi, obbligati alla liquidazione periodica del tributo, sia su base mensile sia su base trimestrale (per “natura” o per opzione). |
Il termine per il versamento dell’acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l’anno 2021, dunque, tale termine scade il giorno mercoledì 27.12.2021.
Di seguito si propone un riepilogo della procedura di versamento dell’acconto e si forniscono alcuni esempi di calcolo.
Ambito applicativo |
In linea generale, sono tenuti a versare l’acconto IVA tutti i soggetti passivi obbligati alla liquidazione periodica del tributo:
Soggetti esonerati |
Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA:
A fronte della possibilità di applicare il metodo di determinazione dell’acconto IVA “più favorevole”, sono di fatto esonerati dal versamento dell’acconto IVA: |
Metodi di determinazione dell’acconto |
I soggetti passivi tenuti al versamento dell’acconto IVA 2021 possono determinare l’importo dovuto in base a una delle seguenti modalità:
Il contribuente ha, in ogni caso, la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti dovuta alcuna somma. |
Metodo storico |
Il metodo storico (art. 6 co. 2 della L. 405/90) costituisce il metodo “ordinario” di determinazione dell’acconto IVA e prevede il versamento di un importo pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per l’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente.
Più specificamente, la base di calcolo per l’acconto IVA 2021 coincide con: |
Si ricorda che la base di calcolo utilizzata deve essere considerata al lordo dell’eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2020 e al netto degli eventuali interessi che erano dovuti in sede di dichiarazione annuale per il 2020.
Contribuente mensile (metodo storico) Acconto versato per il 2020: euro 2.000,00 Saldo IVA dicembre 2020: euro 5.000,00 Totale IVA dovuta per dicembre 2020: euro 7.000,00 Acconto dovuto per il 2021: euro 6.160,00= (7.000,00 * 88%) |
Contribuente trimestrale “per natura” (metodo storico) Acconto versato per il 2020: euro 2.000,00 Saldo IVA ultimo trimestre 2020: euro 4.000,00 Totale IVA dovuta per l’ultimo trimestre 2020: euro 6.000,00 Acconto dovuto per il 2021: euro 5.280,00 = (6.000,00 * 88%) |
Contribuente trimestrale “per opzione” (metodo storico) Acconto versato per il 2020: euro 5.000,00 Saldo IVA dichiarazione annuale 2020: euro 9.090,00 di cui interessi 1%: euro 90,00 Totale IVA dovuta per l’ultimo trimestre 2020: euro 14.000,00 = (5.000,00 + 9.090,00 – 90,00) Acconto dovuto per il 2021: euro 12.320,00 = (14.000,00 * 88%) |
Metodo previsionale |
Qualora si ricorra al metodo previsionale (art. 6 co. 2 della L. 405/90), la base di calcolo dell’acconto è determinata effettuando una stima delle operazioni riferite all’ultimo mese o trimestre del 2021.
L’importo da versare a titolo di acconto sarà pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare in riferimento a tale periodo, vale a dire: |
Tale metodo espone, tuttavia, al rischio dell’applicazione di sanzioni per versamento insufficiente nell’ipotesi in cui la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione.
Metodo analitico (o effettivo) |
Adottando il metodo analitico o effettivo (art. 6 co. 3-bis della L. 405/90), la base di calcolo dell’acconto IVA è determinata tenendo conto dell’importo risultante da un’apposita liquidazione dell’imposta, relativamente alle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), fino alla data del 20.12.2021.
Più precisamente, l’acconto è pari al 100% dell’imposta risultante dall’apposita liquidazione effettuata al 20.12.2021, la quale tiene conto delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Contribuente | Operazioni attive | Operazioni passive |
Trimestrale | Operazioni effettuate nel periodo 1.10.2021 – 20.12.2021 | Operazioni registrate nel periodo 1.10.2021 – 20.12.2021 |
Mensile | Operazioni effettuate nel periodo 1.12.2021 – 20.12.2021 | Operazioni registrate nel periodo 1.12.2021 – 20.12.2021 |
Come si evince dalla tabella, i contribuenti “mensili”, per determinare l’imposta afferente le operazioni effettuate nel periodo 1.12.2021 – 20.12.2021, devono prendere in considerazione sia le operazioni già registrate nel suddetto periodo, sia le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che integrano il momento impositivo (es. nel caso dell’emissione differita della fattura). |
Analogamente, i soggetti “trimestrali”, per determinare l’imposta afferente le operazioni effettuate nel periodo 1.10.2021 – 20.12.2021, devono prendere in considerazione non solo le operazioni già registrate nel suddetto periodo, ma anche le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che integrano il momento impositivo del tributo. Va infine considerato, ai fini della determinazione dell’acconto, l’eventuale riporto del saldo a credito relativo al periodo precedente (o del debito non superiore a 25,82 euro).
Contribuente “mensile” (metodo analitico) IVA su fatture emesse 1.12.2021 – 20.12.2021: euro 11.500,00 IVA su cessioni effettuate entro il 20.12.2021 con fatturazione differita: euro 500,00 IVA detraibile su fatture di acquisto registrate 1.12.2021 – 20.12.2021: euro 6.000,00 Saldo a credito mese di novembre 2021: euro 800,00 Acconto dovuto per il 2021: euro 5.200,00 = (11.500 + 500 – 6.000 – 800) |
Contribuente “trimestrale” (metodo analitico) IVA su fatture emesse 1.10.2021 – 20.12.2021: euro 15.500,00 IVA su cessioni effettuate entro il 20.12.2021 con fatturazione differita: euro 1.000,00 IVA detraibile su fatture di acquisto registrate 1.10.2021 – 20.12.2021: euro 8.000,00 Saldo a credito terzo trimestre 2021: euro 1.500,00 Acconto dovuto per il 2021: euro 7.000,00 = (15.500 + 1.000 – 8.000 –1.500) |
Scomputo dell’acconto |
L’importo versato a titolo di acconto per l’anno 2021 deve essere scomputato, rispettivamente, dall’importo risultante:
Contribuente | Scomputo dell’acconto da: |
“Mensile” | Liquidazione relativa al mese di dicembre 2021 (entro il 16.1.2022) |
Trimestrale “per natura” | Liquidazione relativa all’ultimo trimestre 2021 (entro il 17.2.2022) |
Trimestrale “per opzione” | Dichiarazione annuale IVA per il 2021 (entro il 16.3.2022) |
Versamento dell’acconto |
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in via telematica, secondo le seguenti modalità.
Contribuente | Periodo | Codice tributo sezione Erario | Note |
Mensile | 2021 | 6013 | Possibilità di compensazione con altri crediti |
Trimestrale | 2021 | 6035 | Possibilità di compensazione con altri crediti Non sono dovuti interessi |
Si ricorda che: |
Sanzioni e ravvedimento |
Nei casi di versamento omesso, tardivo o insufficiente, la sanzione applicabile è determinata in misura del 30%, ai sensi dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97.
La predetta sanzione: |
Il soggetto passivo può, inoltre, regolarizzare la propria posizione mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, salvo che siano già stati notificati gli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/72 (art. 13 co. 1-ter del DLgs. 472/97).
Il ravvedimento operoso si esegue pagando il tributo, la sanzione ridotta e gli interessi legali. |
La sanzione amministrativa (del 30% o del 15%) è ridotta:
Ravvedimento operoso | Sanzione ridotta | Termine per ravvedimento |
Entro 30 giorni da scadenza (salvo maggiori riduzioni per primi 14 giorni) | 1,5% | 27.1.2022 |
Fra 31 giorni e 90 giorni da scadenza | 1,67% | 26.3.2022 |
Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2021 | 3,75% | 30.4.2022 |
Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2022 | 4,29% | 30.4.2021 |
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2022 | 5% | – |
Interessi legali |
Oltre al versamento dell’acconto IVA dovuto e alla relativa sanzione per omesso versamento (ridotta in relazione al giorno in cui è perfezionato il ravvedimento), il contribuente dovrà corrispondere gli interessi moratori al tasso legale (codice tributo 1991), con maturazione giorno per giorno:
Codici tributo |
I codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il ravvedimento operoso sono i seguenti:
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti |