Indirizzo
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la circ. 30.6.2021 n. 94, l’INPS ha fornito le istruzioni relative all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 co 26 della L. 335/95, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni (art. 53 co. 1 del TUIR). L’ammortizzatore sociale in questione, previsto in via sperimentale per il triennio 2021/2023 dall’art. 1 co. 386-400 della L. 178/2020, può essere concesso ai predetti soggetti in regola con la contribuzione e muniti di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda. Dopo aver illustrato tutti i requisiti necessari per la fruizione, la misura e le ipotesi di incompatibilità con altre prestazioni di sostegno (ad es., APE sociale, NASpI e DIS-COLL), nella circolare in esame si rende noto che per fruire dell’indennità in questione, occorre presentare all’INPS un’apposita istanza telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, utilizzando un applicativo on line presente nel portale web, oppure tramite il Contact Center integrato, telefonando al numero “verde” 803 164 da rete fissa oppure al numero a pagamento 06 164164 da rete mobile. Sul punto, l’INPS rende noto che, esclusivamente per l’anno 2021, la domanda di ISCRO può essere presentata dall’1.7.2021 e fino al 31.10.2021. |
Premessa |
Con la circ. 30.6.2021 n. 94, l’INPS ha fornito istruzioni in merito alla fruizione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 della L. 335/95, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni (art. 53 co. 1 del TUIR).
Requisiti richiesti e casi di incompatibilità |
L’indennità in argomento, prevista in via sperimentale per il triennio 2021/2023 dall’art. 1 co. 386 e ss. della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), può essere concessa ai predetti professionisti se:
In difetto di tali requisiti, il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione. |
La disposizione della legge di bilancio 2021 prevede poi ulteriori requisiti di carattere reddituale, ovvero:
Sul punto, nella circolare si precisa che tutti i requisiti indicati in precedenza devono ricorrere congiuntamente. |
Peraltro, ricorda l’INPS, l’ISCRO risulta incompatibile con altri tipi di prestazioni quali:
Misura della prestazione |
Per quanto riguarda invece la misura della prestazione in parola, l’INPS ricorda che, ai sensi dell’art. 1 co. 391 della L. 178/2020, la prestazione è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’Istituto previdenziale alla data di presentazione della domanda.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 1 co. 392 della L. 178/2020, la prestazione ISCRO non può essere di importo mensile inferiore a 250,00 euro e superiore a 800,00 euro.
Sul punto, nella circolare in commento si precisa che, qualora non sia rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi certificata dall’Agenzia delle Entrate in nessuno degli ultimi 4 anni oggetto di osservazione (ad es., 2017-2018-2019-2020) precedenti l’anno di presentazione della domanda di ISCRO (ad es., 2021), quest’ultima non potrà essere accolta. |
Presentazione della domanda |
La prestazione ISCRO è erogata per 6 mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, che può essere effettuata una sola volta nel triennio 2021-2023.
Nel dettaglio, per fruire dell’indennità in questione, occorre presentare all’INPS un’apposita istanza telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, utilizzando:
Sul punto, l’INPS rende noto che, esclusivamente per l’anno 2021, la domanda di ISCRO può essere presentata già dall’1.7.2021 fino al 31.10.2021. |
Percorsi di aggiornamento interprofessionale |
Nella circolare 30.6.2021 n. 94 si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 co. 400 della L. 178/2020, l’erogazione della indennità ISCRO è accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale, i cui criteri e modalità di definizione saranno adottati con apposito decreto interministeriale emanato dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti |