Indirizzo
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la circolare INPS 19.4.2021 n. 65 ha fornito chiarimenti in relazione alle indennità onnicomprensive, pari a 2.400,00 euro, a determinate categorie di lavoratori autonomi e dipendenti, previste dall’art. 10 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”). L’indennità in parola spetta ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie, in possesso di determinati requisiti:
Ai soggetti appartenenti alle predette categorie che abbiano già beneficiato dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”), la predetta indennità è erogata dall’INPS direttamente senza presentazione di una nuova domanda. I lavoratori appartenenti alle predette categorie che non hanno invece beneficiato delle indennità previste dal DL “Ristori” possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità entro il 31.5.2021, tramite il portale web dell’INPS o il servizio di Contact Center integrato.
Premessa |
La circolare INPS 19.4.2021 n. 65 ha fornito chiarimenti in relazione alle indennità onnicomprensive, pari a 2.400,00 euro, a determinate categorie di lavoratori autonomi e dipendenti, previste dall’art. 10 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”).
Ambito soggettivo |
Rientrano nella platea dei beneficiari i soggetti appartenenti alle seguenti categorie, in possesso di determinati requisiti:
Modalità di assegnazione |
L’erogazione delle indennità segue regole differenti a seconda che il beneficiario abbia già fruito di analoghe misure di sostegno o meno.
I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dagli artt. 15 e 15-bis del DL 28.10.2020 n. 137, conv. L. 18.12.2020 n. 176 (c.d. DL “Ristori”), non devono presentare domanda all’INPS poiché l’indennità è nuovamente erogata una tantum dall’Istituto. |
I lavoratori che non hanno beneficiato delle indennità previste dal DL 137/2020, in possesso degli specifici requisiti previsti dal DL “Sostegni”, devono presentare apposita domanda entro il 31.5.2021 (viene, quindi, differito il termine previsto dalla norma coincidente con il 30.4.2021).
La domanda dovrà essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato sul portale web dell’INPS. In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato. |
Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono:
Incumulabilità ed incompatibilità tra indennità e altre prestazioni previdenziali |
Le indennità previste per ciascuna categoria di beneficiari non sono cumulabili tra di loro in base all’appartenenza alle diverse categorie di lavoratori interessate e non sono, altresì, cumulabili con:
Anche la titolarità di un rapporto di lavoro dipendente costituisce ostacolo alla fruizione dell’indennità.
Tutte le predette indennità sono, invece, cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità (Legge n.222/84), mentre solo alcune di esse lo sono con l’indennità di disoccupazione NASpI, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola. |
È poi confermata la compatibilità delle indennità con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale (ex art. 54-bis del DL 50/2017) nel limite di compensi di importo non superiore a 5.000,00 euro annui.
Il Dott. Cipollone rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti