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Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Gentile Dottore, ho aperto la partita iva in regime forfettario e volevo avere alcune informazioni alla corretta gestione sia del ciclo attivo (creo contenuti per una società MALTESE) e sia in merito al ciclo passivo in quanto utilizzando le principali piattaforme social intendo promuovere le mie attività anche li e ho visto che META è una società IRLANDESE. La ringrazio in anticipo!
Dunque, nel caso di prestazioni di servizi generiche rese ad un committente estero, soggetto passivo d’imposta, va emessa fattura senza addebito d’imposta per carenza del presupposto territoriale, riportando – in base all’art. 21 comma 6-bis lett. a) e b) del DPR 633/72 – l’annotazione “inversione contabile” (per prestazioni Ue), oppure “operazione non soggetta” (per prestazioni extra-UE). Per le prestazioni B2B-Ue, si rende necessario compilare l’INTRASTAT. Ove la prestazione sia resa in favore di soggetto non titolare di partita IVA, invece, la fattura è emessa come se si trattasse di operazione interna (senza addebito dell’IVA e con annotazione di applicazione del regime forfetario).
Nel caso di prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti esteri (Ue/extra-Ue), l’IVA è sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima, per cui occorre procedere all’integrazione della fattura (se si tratta di prestatore Ue) o all’emissione dell’autofattura (se si tratta di prestatore extra-Ue) e al versamento dell’IVA entro il 16 del mese successivo. In questi casi si rende necessaria l’iscrizione alla banca dati VIES e l’eventuale compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT per le prestazioni Ue al superamento delle soglie previste.
Non è nel quesito posto ma se dovessero capitare, per quanto riguarda invece le cessioni di beni effettuate verso soggetti passivi IVA comunitari da parte di imprenditori in regime forfetario, queste non hanno tecnicamente natura di cessioni intracomunitarie ai sensi del DL 331/93, ma sono equiparate a cessioni interne senza diritto di rivalsa. In questa ipotesi, il cedente emette fattura nei confronti dell’operatore comunitario senza addebito dell’imposta, indicando che l’operazione “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 co. 2-bis del DL 331/93”, oltre a riportare l’annotazione di applicazione del regime forfetario.
Per gli acquisti intracomunitari si applicano le disposizioni di cui all’art. 38 comma 5 lett. c) del DL 331/93, per cui non sono soggetti a IVA in Italia gli acquisti effettuati entro la soglia di 10.000 euro annui; tali operazioni sono assoggettate all’imposta nel Paese di provenienza. Vanno invece assoggettati all’imposta in Italia, con obbligo di integrazione della fattura ricevuta e versamento dell’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che:
Nelle ipotesi di assoggettamento all’imposta, si rende necessaria la preventiva iscrizione alla banca dati VIES e l’eventuale compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, nella remota ipotesi di superamento delle specifiche soglie.