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Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) interviene significativamente sul regime forfetario introducendo, a partire dall’1 gennaio 2020, una nuova condizione di accesso, che si affianca al limite dei ricavi e dei compensi ragguagliati ad anno di 65.000 euro e che interessa i contribuenti che hanno sostenuto spese per lavoratori oltre un determinato limite.
La legge di stabilità 2020 ha reintrodotto, infatti, con decorrenza 1 gennaio 2020, il requisito d’accesso relativo al sostenimento di spese per lavoro dipendente, strutturato in modo analogo a quello previsto fino al 2018, con l’incremento del previgente limite da 5.000 a 20.000 euro.
La Legge di bilancio 2020 introduce, inoltre, una nuova causa di esclusione al regime forfetario per coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del D.P.R. 917/1986, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.
Si segnalano, inoltre, per i contribuenti in regime forfettario, altre tre importanti novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020, vale a dire:
La L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) abroga, infine, l’imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro, introdotta dall’art. 1 co. 17-22 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).
Requisiti d’accesso e di permanenza al regime forfetario per l’anno 2020 |
A decorrere dall’1 gennaio 2020, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2020, il regime forfetario è applicabile se, con riferimento all’anno precedente, sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti:
Spese di lavoro per un ammontare non superiore a 20.000 euro |
Dall’1 gennaio 2020, l’accesso al regime agevolato è condizionato al fatto che siano state sostenute spese per lavoro dipendente non superiori a 20.000 euro.
Tale limite deve essere assunto tenuto conto dell’ammontare complessivo lordo di spesa sostenuta “nell’anno precedente” per cui, per accedere o permanere nel regime nel 2020, occorre considerare le spese sostenute nel 2019. |
Le spese che concorrono alla formazione del predetto limite sono quelle afferenti:
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, risultano esclusi dal predetto limite i compensi erogati per prestazioni di natura occasionale (circolare 7/E/2008). |
Irrilevanza dell’ammontare dei beni strumentali |
Anche per il 2020, continuano a non assumere rilevanza, ai fini dell’accesso al regime forfetario, il costo dei beni strumentali acquisiti nel corso del regime. A tal proposito, si segnala che, per il 2020, è riconosciuta, anche ai soggetti in regime forfetario, la possibilità di usufruire del nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, introdotto in sostituzione del super e dell’iper-ammortamento dalla Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020).
La relativa norma istitutiva del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali prevede, infatti, che l’agevolazione in discorso operi indipendentemente “dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito” del soggetto che ne intende usufruire. |
Cause di esclusione al regime forfetario in vigore dal 2020 |
Dall’1 gennaio 2020, per effetto delle modifiche apportate al regime forfetario dalla Legge di Bilancio 2020, è preclusa l’applicazione del regime agevolato se, nell’anno precedente, sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 917/1986, eccedenti l’importo di 30.000 euro.
La disposizione è finalizzata ad evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d’impresa, arti o professioni esercitate. |
La causa ostativa di nuova introduzione deve essere valutata sulla base dei redditi percepiti nell’anno precedente l’utilizzo del regime, ossia nel 2019 e si aggiunge alle altre cause ostative già contemplate dall’art. 1 co. 57 della L. 190/2014 rappresentate:
Per permanere nel regime, i soggetti che hanno applicato il regime agevolato nel 2019 pur in presenza di una partecipazione in una società di persone o associazione professionale, avvalendosi dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 9/2019, per permanere nel regime agevolato, devono aver ceduto la partecipazione entro il 2019; diversamente, si verifica la fuoriuscita dal regime ed il passaggio al regime ordinario. |
Le cause ostative relative al possesso di partecipazioni di controllo in srl e allo svolgimento dell’attività in prevalenza nei confronti del datore di lavoro attuale o passato devono essere verificate al termine del periodo d’imposta in cui il soggetto ha applicato il regime agevolato (circ. Agenzia delle Entrate 9/2019, § 2.3.2) e, ove accertate, determinano la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo, ossia dal 2020. |
Adesione spontanea alla fatturazione elettronica |
L’utilizzo del regime forfetario determina l’esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica (art. 1 co. 3 del DLgs. 5.8.2015 n. 127), pur permanendo i vincoli in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (circ. Agenzia delle Entrate 9/2019, § 4.1).
La legge di bilancio 2020, al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, ha stabilito che per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (art. 1 co. 74 della L.190/2014) passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. |
Requisito reddituale per la fruizione di agevolazioni |
Un’ulteriore modifica introdotta dalla legge di bilancio 2020 prevede l’inclusione del reddito soggetto al regime forfetario ai fini della spettanza, oppure del computo della misura di agevolazioni di qualsiasi tipo. Nello specifico, viene sostituito il comma 75 dell’articolo 1 della L. 190/2014 prevedendo che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.
La versione previgente della norma disponeva, invece, soltanto che il reddito dell’attività soggetta al regime forfetario: rilevava ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12, comma 2, del D.P.R. 917/1986;non rilevava ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all’articolo 13 del D.P.R. 917/1986. |
Imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro |
In relazione ai regimi agevolati di tassazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, la legge di bilancio 2020 ha abrogato, infine, l’imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche con ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro, introdotta dall’articolo 1, comma 17 – 22 della L. 145/2018 e che avrebbe dovuto diventare operativa proprio dal 2020.
Per effetto di tale abrogazione, il suddetto regime fiscale non ha mai trovato applicazione. |
Il Dott. Cipollone rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti