Indirizzo
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Chi ha esercitato l’opzione è esonerato dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. n. 600/1973 e dagli obblighi previsti dal Titolo II del D.P.R. n. 633/1972, cioè essenzialmente:
In tal modo potranno rinunciare:
Sono altresì esonerati dagli obblighi previsti dal decreto IVA (in pratica dall’art. 21 all’art. 40) in merito al trattamento IVA.
Con il D.Lgs. n. 544/1999 è stato previsto che le ASD e SSD debbono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e annotare, anche con unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle Finanze. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’art. 39, D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 22, D.P.R. n. 600/1973.
In sostanza, bisogna tenere solo il registro delle entrate e delle uscite di cassa e banca così come previsto dagli articoli 8 e 13, D.P.R. n. 640/1972, opportunamente integrate qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali.
Devono, inoltre, versare l’IVA ogni tre mesi tramite modello F24, redigere e approvare il rendiconto economico e finanziario di fine anno, nonché tenere il libro soci e il libro dei verbali delle assemblee.