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Cari lettori e lettrici,
come anticipato, il panorama fiscale del Terzo settore è destinato a una trasformazione significativa a partire dal 1° gennaio 2026. Il tanto atteso via libera dall’Unione Europea alle norme fiscali della riforma rappresenta un punto di svolta, con importanti implicazioni per tutte le tipologie di Enti del Terzo Settore (ETS) e non solo. Questa approvazione, giunta tramite una comfort letter della DG Concorrenza della Commissione UE, apre un nuovo capitolo per il sistema non profit italiano.
Andiamo ad analizzare più nel dettaglio cosa comporterà questa riforma, sia in termini di imposte dirette che indirette.
Le Ragioni del Cambiamento: La Procedura di Infrazione UE e l’Armonizzazione Fiscale
È fondamentale comprendere che la revisione del regime IVA per gli enti associativi nasce dall’esigenza di porre rimedio a una procedura di infrazione avviata dall’Unione Europea (n. 2008/2010). L’UE contestava alcune disposizioni italiane in materia di esclusione IVA, ritenendole non in linea con le direttive comunitarie. Il legislatore italiano, con il D.L. 146/2021, ha quindi operato una drastica modifica del DPR 633/72, trasferendo lo sport dilettantistico dall’articolo 4 all’articolo 10, pur mantenendo la non debenza dell’IVA. Questa modifica, insieme ad altre, entrerà in vigore, dopo diverse proroghe, il 1° gennaio 2026.
Imposte Dirette: Nuova Definizione di Commercialità e Impatto sul Regime Agevolato L. 398/91
Sul fronte delle imposte dirette, una delle novità più rilevanti riguarda la definizione di commercialità per gli ETS, che sarà basata sui criteri dell’articolo 79 del Codice del Terzo settore (DLgs 117/2017). Non saranno considerate commerciali le attività di interesse generale svolte gratuitamente o dietro corrispettivi che non superino i costi effettivi di oltre il 6% per periodo d’imposta e per non più di tre periodi consecutivi. Questo parametro richiederà una attenta analisi dei costi e dei ricavi da parte degli enti. L’Agenzia delle Entrate è chiamata a fornire urgenti chiarimenti interpretativi per una corretta applicazione di questa norma.
Un aspetto cruciale riguarda il rapporto con il regime agevolato previsto dalla L. 398/1991. Questo regime speciale è riservato ai soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito proventi da attività commerciali per un importo non superiore a 400.000 euro. È importante sottolineare che, ai fini di questo tetto massimo, non dovranno essere computati i corrispettivi specifici da soci o tesserati che saranno considerati esenti IVA. Si creerà un “doppio binario”: tali corrispettivi saranno commerciali ai fini IVA ma rimarranno decommercializzati ai fini delle imposte dirette e della L. 398/91. Tuttavia, si presume che potrebbero essere inseriti tra i ricavi commerciali della L. 398 anche le quote e i corsi sportivi e le attività non strettamente connesse, il che potrebbe rendere opportuna un’elevazione della franchigia di riferimento.
Imposte Indirette: Dal Regime di Esclusione all’Esenzione IVA e Nuovi Adempimenti
La modifica più impattante riguarda il regime IVA. A partire dal 1° gennaio 2026, le operazioni che attualmente beneficiano del regime di “decommercializzazione” IVA ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5 del DPR 633/72 (come le prestazioni di servizi rese agli associati in conformità alle finalità istituzionali dietro pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari) diventeranno rilevanti ai fini IVA, seppur generalmente in regime di esenzione.
Questo passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione comporta conseguenze significative. Le operazioni escluse non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e non comportano obblighi formali (come l’apertura della partita IVA, l’emissione di fatture, la registrazione delle operazioni e la presentazione della dichiarazione IVA). Le operazioni esenti, invece, pur non prevedendo l’applicazione dell’imposta, sono comunque rilevanti ai fini IVA e comportano, in linea generale, l’obbligo di dotarsi di partita IVA (se non già esistente) e di adempiere agli obblighi previsti dal Titolo II del DPR 633/72, ovvero fatturazione (salvo dispensa), registrazione, comunicazione LIPE e dichiarazione annuale IVA.
Operazioni Esenti IVA dal 2026 (Art. 10 DPR 633/72)
Il nuovo comma 4 dell’articolo 10 del DPR 633/72 prevede l’esenzione IVA, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA, per diverse operazioni, tra cui:
Dispensa dagli Adempimenti IVA (Art. 36-bis DPR 633/72) e Regime Forfettario
È importante ricordare che è prevista la possibilità di avvalersi della dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti IVA ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 633/72. Questa opzione consente di non emettere fatture per le prestazioni esenti (salvo espressa richiesta del cliente), mantenendo comunque l’obbligo di registrare gli acquisti e di rispettare le procedure per le liquidazioni periodiche e la dichiarazione IVA.
Inoltre, resta confermata anche per il 2025 (e presumibilmente anche successivamente) l’operatività dell’estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014, alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) con ricavi annui non superiori a 65.000 euro. Questo regime, sebbene valido solo ai fini IVA, può rappresentare una semplificazione per gli enti di minori dimensioni. È stato chiarito che l’adesione a questo regime è facoltativa e non obbligatoria per ODV e APS. Si ricorda che non è possibile fruire contemporaneamente del regime forfettario e del regime di cui alla L. 398/1991 sia ai fini IVA che delle imposte dirette.
Impatto sulle ONLUS e Scadenze per l’Adeguamento Statutario
Come già accennato, la disciplina fiscale delle ONLUS sarà abrogata. Entro il 31 marzo 2026, tali enti dovranno decidere se iscriversi al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) adeguando i propri statuti per qualificarsi come ETS (nelle diverse sezioni previste) o come imprese sociali, oppure restare al di fuori del Terzo settore, continuando ad operare secondo la disciplina ordinaria o sciogliersi. In entrambi i casi di mancata iscrizione al RUNTS, sarà necessario devolvere il patrimonio con il parere vincolante del Ministero del Lavoro. L’adeguamento statutario non sarà una semplice formalità, ma richiederà una verifica approfondita della natura delle attività svolte e della loro classificazione fiscale.
Questioni Ancora Aperte e Necessità di Chiarimenti
Nonostante il via libera europeo, restano ancora alcune questioni interpretative aperte. Ad esempio, è necessario un intervento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate in merito al rapporto tra ricavi e costi per la definizione di “non commercialità” e alla rilevanza del “valore normale” delle cessioni o prestazioni non commerciali. Anche in tema di IRAP permangono delle anomalie. Si auspica un rapido confronto tra istituzioni e rappresentanti del Terzo settore per chiarire questi aspetti.
Il 2026 potrebbe sembrare lontano, ma per gli Enti del Terzo Settore è già domani. Ogni giorno di ritardo nell’adeguamento statutario, ogni attività non analizzata, ogni costo non monitorato potrebbe tradursi in rischi fiscali o perdita di opportunità. Come dottore commercialista specializzato nel non profit, il mio invito è chiaro: non subite la riforma, ma fatene un’occasione per ripensare la vostra missione in modo strategico e sostenibile. Le rivoluzioni sono opportunità per chi sa anticiparle. Unisciti agli enti che stanno già agendo: contattami per trasformare gli adempimenti del 2026 in un volano per il tuo Ente!